Adriano Buzzanca

  • IL DIRITTO ALL’OBLIO Adriano Buzzanca

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    IL DIRITTO ALL’OBLIO TRA DIRITTO DI CRONACA, RIEVOCAZIONE STORICA E VINCOLO DI TUTELA DI UN BENE CULTURALE


    Adriano Buzzanca


    Abstract (it): l’a. analizza lo strumento rimediale offerto dall’ordinamento nel bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca, qualora una notizia di cronaca riemerga a distanza di un notevole lasso di tempo su una testata giornalistica dichiarata di interesse culturale. Suscita infatti interesse il caso di colui che avendo commesso un illecito veda ricomparire su internet una vecchia notizia - pubblicata da una testata giornalistica sottoposta a vincolo culturale - che non è più sorretta dai requisiti della attualità e dell’interesse pubblico alla conoscenza. Invero, qualora la notizia dovesse permanere in rete e di conseguenza sulla testata giornalistica soggetta a vincolo culturale, risulterebbe stigmatizzante per la persona rischiando di ledere l’immagine in quanto non rispondente alla realtà oggettiva attuale.
    Abstract (en): the author analyzes the remedial tool offered by the legal system in balancing the right to be forgotten and the right to report, if a news story re-emerges after a considerable period of time in a newspaper journalistic declared of cultural interest. In fact, the case of someone who, having committed an offense, sees an old news reappear on the internet - published by a newspaper subject to cultural constraints - which is no longer supported by the requirements of current events and the public interest in knowledge, arouses interest. Indeed, if the news were to remain on the net and consequently in the newspaper subject to cultural constraints, it would be stigmatizing for the person, risking damaging the image as it does not correspond to the current objective reality.
    SOMMARIO: 1. Il rapporto tra l’esercizio del diritto di cronaca e la tutela della privacy. - 2. L’archivio sottoposto a vincolo di interesse culturale. - 3. Right to be forgotten. - 4. La finalità storica della notizia ed il rapporto con l’archivio vincolato di una testata giornalistica. Specificità del vincolo. - 5. Conclusioni.
    1. Il rapporto tra l’esercizio del diritto di cronaca e la tutela della privacy.
    Suscita particolare interesse il caso di chi voglia procedere alla rimozione di una notizia di cronaca che lo riguardi, qualora la stessa compaia su un quotidiano, il cui archivio sia stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, commi 3, 13 e 14 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dopo che sia intercorso un notevole lasso di tempo dalla commissione di un illecito.
    Ipotesi quest’ultima diversa da quanto previsto dalla c.d. riforma Cartabia1 che ha sancito il caso in cui la notitia criminis sia stata archiviata, oppure, sia intervenuta una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento che attribuisce al cancelliere l’obbligo di apporre la clausola con la quale venga preclusa l’indicizzazione del procedimento penale rispetto alle ricerche sui motori internet del nominativo dell’interessato.
    1 P. MONTELLA, Il diritto all’oblio nella riforma Cartabia, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 3.02.2.2023.
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    Nel caso di specie è doveroso il bilanciamento2 tra i vari diritti ed interessi in gioco, sia il diritto all’oblio e il diritto di cronaca. La legge diviene quindi uno strumento di soluzione dei conflitti e ne previene l’insorgere oltre in particolare ad evitare l’esposizione incondizionata dell’interessato all’utilizzo arbitrario dell’informazione.
    In tema di deindicizzazione della notizia, la sentenza dell’8 dicembre 2022 della Corte di Giustizia ha previsto che il gestore di un motore di ricerca deve procedere alla deindicizzazione delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato, quando il richiedente dimostri che siano manifestamente inesatte. Viene così delineato in concreto l’ambito di applicazione dell’art. 17 del Reg UE 679/2016 (GDPR) che espressamente riconosce il diritto all’oblio3.
    La Corte di Cassazione con una recente ordinanza si è pronunciata sui confini della deindicizzazione4. Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso proposto da un motore di ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Milano che disponeva la deindicizzazione di una notizia afferente al legame di parentela tra un soggetto ed una associazione di tipo mafioso. La sentenza del Tribunale di Milano provvedeva, altresì, al risarcimento dei danni morali per le sofferenze patite dalla vittima in ragione della perdurante diffusione di dati negativi. Il Tribunale, infatti, dopo aver accertato, con sentenza, l’illiceità del trattamento in ragione della falsità della notizia, ha riconosciuto il diritto dell’interessato alla deindicizzazione. Per quanto concerne la responsabilità di cui al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, i giudici hanno ritenuto inapplicabile il regime in essa tipizzato.
    Nella citata ordinanza la Cassazione aveva sancito che chi presta il servizio di hosting è responsabile con riguardo al contenuto delle informazioni ai sensi del d.lgs. 70/2003, art.16, sia qualora egli sia a conoscenza dell’illiceità dell'informazione e sia nei casi in cui non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per precludere l'accesso in seguito alla avvenuta conoscenza dell’illiceità della notizia.
    Nel rinvio pregiudiziale operato alla Corte di Giustizia5, l’Avvocato generale ha interpretato l’art. 17, par. 3, lett. a) del reg. 2016/679, rilevando che nell’ambito di una domanda di deindicizzazione, l’interessato deve fornire un principio di prova della falsità dei contenuti ove ciò non risulti manifestamente impossibile o eccessivamente difficile.
    Il gestore del motore di ricerca, in seguito alla segnalazione dell’interessato, dovrà procedere a verificare l’esattezza dell’informazione pubblicata anche con l’editore della pagina web indicizzata. Pertanto, al fine di andare esente da responsabilità il gestore del motore di ricerca potrà sospendere temporaneamente l’indicizzazione oppure indicare nei risultati della ricerca, a cui rinvia il link, che la veridicità delle informazioni è contestata.
    Un’altra pronuncia significativa si registra in tema di rapporto tra diritto all’oblio e diritto di informazione, quale interesse a conoscere fatti e notizie, ad essere informati e ad informare. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019, sono intervenute sul bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto d’informazione. In particolare6, hanno precisato che la ripubblicazione di avvenimenti e notizie che hanno in precedenza rivestito interesse pubblico, non comportano per il giornalista l’esercizio del diritto di cronaca ma solo quello alla rievocazione storica di fatti e notizie, sempre che
    2 A. BUZZANCA, Il diritto all’oblio, in Pandora. Le ultimissime tracce per il concorso in Magistratura. Civile, Penale, Amministrativo, Nel Diritto, Roma, 2015 p. 15 e ss.
    3 P. DE MARINIS, Oblio, internet e tutele. L’inibitoria, in Quaderni foro nap., 2021, passim.
    4 Cass., ord., 8 giugno 2022, n. 18430, in www.cortedicassazione.it; C. PERLINGIERI, Diritto all’oblio, in P. PERLINGIERI Manuale di diritto civile, ESI, Napoli, 2022, pp. 199-201.
    5 Giust. Eu, Grande Sezione, 8/12/2022 n. C-460/20, in www.dirittodeiservizipubblici.it .
    6 Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, in Le Sezioni Unite sul rapporto tra il cd. Diritto all’oblio e la rievocazione di vicende concernenti eventi del passato, su www.ildirittoamministrativo.it,
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    non emergano elementi nuovi per cui la notizia ritorni di attualità7. Infatti, il diritto di cronaca ha ad oggetto un racconto che sia caratterizzato dalla contemporaneità, collegato ad un determinato contesto, diffuso attraverso la stampa o altri mezzi di diffusione.
    Secondo la Cassazione, salvo che non riemergano nuovi elementi la nuova diffusione di una notizia del passato, anche qualora fosse stata di sicura importanza, costituisce una attività storiografica che non è munita della stessa garanzia costituzionale prevista per il diritto di cronaca.
    Invero, il diritto di informazione, può certamente sussistere rispetto a fatti molto lontani nel tempo, ma questo non consente un’automatica diffusione dei dati personali indipendentemente dalla utilità della notizia per la collettività. La rievocazione storica di vicende relative ad eventi del passato deve svolgersi in forma anonima in quanto l’individuazione degli autori del fatto non produce utilità per la collettività, invero, più si va a ritroso nel tempo, più ci si avvicina al diritto all’oblio. Ciò in quanto il decorso del tempo costituisce una linea di demarcazione tra il diritto di cronaca e quello alla riservatezza inteso come diritto all’oblio, già ampiamente trattato in altra sentenza per il caso della diffusione di notizie personali in una determinata epoca ed in un determinato contesto che non legittimano, di per sè, che le stesse vengano utilizzate molti anni dopo, in una situazione del tutto diversa e priva di ogni collegamento col passato8.
    Ancora, le Sezioni Unite, nel richiamare la sentenza del 5 aprile 2012, n. 5525, affrontano il problema dei rapporti tra le notizie pubblicate concernenti fatti di interesse pubblico, attinenti a questioni giudiziarie, e il permanere nell’archivio informativo di un grande quotidiano nazionale e di conseguenza nella rete internet. Proprio con riferimento alla questione della pubblicazione di articoli di stampa contenuti in archivi anche digitali di quotidiani, si pone il difficile bilanciamento tra i diritti in argomento, soprattutto nel caso in cui l’archivio sia sottoposto a vincolo con la dichiarazione dell’interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’art 10, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 42/2004 s.m.i..
    A riguardo, occorre premettere che il motore di ricerca opera come un gatekeeper dell’informazione9. Tale funzione sostanzialmente assolve ad uno strumento di controllo10 del flusso delle informazioni contestuale attraverso i c.d. “cancelli”, dei motori di ricerca come Google, ed ha conseguenze sia sulla libertà di espressione che su quella di informazione prevista dall’art. 11 della Carta, come anche sui diritti al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali enunciati agli artt. 7 e 8 della stessa.
    In particolare, i risultati, quali le pagine web e le informazioni, che derivano da una ricerca attraverso un motore di ricerca del nome di una persona facilita notevolmente l’accessibilità delle stesse informazioni al quisque de populo, svolgendo in tal modo un ruolo decisivo nella diffusione e quindi sulla libertà di espressione e d’informazione11.
    Per la stessa ragione, tale situazione risulta idonea ad incidere sul diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata rispetto alla pubblicazione da parte
    7 V. CARDONE-F. CRISCUOLO-F. VERRI, Cronaca, critica e satira: istruzioni per l’uso, La Tribuna, Piacenza, p. 170 e ss.
    8 Cass.., 26 giugno 2013, n. 16111, in www.cortedicassazione.it
    9 Cioè espressione con la quale si designano le entità la cui attività è necessaria per permettere l’inserimento nel circuito della comunicazione democratica delle opinioni o delle informazioni prodotte da terzi in Corte di giustizia dell’Unione europea - Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-460/20.
    10 A. VIGENTINI, I principi di privacy by design e privacy by default, in AA.VV., Compliance. Privacy, Trasparenza, Anticorruzione Antiriciclaggio, Responsabilità degli enti, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, p. 64-73
    11 M. GIORDANO-R. LANZA, Diritto all’oblio e motori di ricerca. Il diritto di essere dimenticati. Il casi decisi dal garante, in Diritto Civile, Key Ed., Trieste, 2021, p. 35 ss.
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    dell’editore della suddetta pagina web, come la Corte ha avuto modo di precisare nella sua giurisprudenza.
    A suffragio della citata tesi, occorre riconsiderare le riflessioni della sentenza del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia sul caso Google Spain e Google, ove la Corte ha definito come “trattamento dei dati” il rinvenimento delle informazioni in rete attraverso i motori di ricerca, su internet, con l’automatica indicizzazione, la temporanea memorizzazione e la messa a disposizione degli utenti soprattutto ove vi sia il riferimento ad informazioni che contengano dati personali ciò indipendentemente dal fatto che i citati dati abbiano costituito oggetto di pubblicazione su internet e non siano stati oggetto di modifica da parte del motore di ricerca.
    Infatti, il gestore del motore di ricerca, ai sensi della direttiva 95/46, art. 2, lett. d), è considerato “responsabile” atteso che lo stesso determina sia le finalità che gli strumenti dell’attività di ricerca.
    Di converso, l’interpretazione che esclude che il motore di ricerca possa definirsi come “responsabile” sulla base del fatto che non sarebbe in grado esercitare alcun controllo sui dati pubblicati sul web risulterebbe contraria non solo alla ratio normativa ma rischierebbe di vanificare l’esercizio dell’azione di tutela in modo completo ed efficace da parte degli interessati12. Considerato che l’attività del motore di ricerca va ad incidere sui diritti fondamentali della persona con riferimento alla vita privata il gestore (quale soggetto che individua le finalità e gli strumenti della indicata attività) nell’ambito della propria competenza e per quanto possibile, deve assicurare che l’attività espletata debba essere conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 95/46, ciò affinché possa essere garantita una tutela efficace agli interessati.
    Quanto espresso risulta confermato sia dalla disciplina della direttiva 95/46 (art. 8, par. 1 e 5 e art. 9, par. 1), sia dal RGPD (art. 10): sul gestore incombono gli obblighi che fanno capo sia al “responsabile” che al “titolare” del trattamento come anche i divieti e le limitazioni in materia di dati sensibili che incidono sia sul grado della responsabilità che sugli obblighi concreti. Invero, il gestore risulta responsabile della indicizzazione dei dati del web e non di quanto compare sullo stesso; in tal modo esso dovrà procedere, in base alla richiesta dell’interessato, alla verifica sotto il controllo delle competenti autorità e operando un bilanciamento dei diritti in base al caso concreto, considerando anche le caratteristiche ambientali di internet.
    Più in concreto, il riflesso sui diritti fondamentali13 derivante dalla ricerca del proprio nominativo tramite un motore non può essere pretermesso al mero interesse economico del gestore e la rimozione del link deve essere bilanciata con l’interesse degli utenti ad accedere alla notizia. Già la sentenza Google Spain14 aveva evidenziato la necessità di un
    12 Il trattamento di dati personali - che consiste nel far apparire i dati sulla pagina Internet - nell’ambito dell’attività di un motore di ricerca risulta diverso da quello operato nei siti web dagli editori e si aggiunge ad esso in causa C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González. Tale attività infatti «può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui la ricerca con l’aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l’elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona».
    13 M. PENNASILICO, Ambiente, mercato e bilancimento degli interessi antagonisti il lato oscuro della transizione ecologica, Agrigento 24 settembre 2021, passim, in www.scuolamagistratura.it
    14 I. M. ALAGNA, Diritto all’oblio e mancato oscuramento dei dati. Responsabilità, profili sanzionatori e rimedi pratici attivabili, Giuffrè Francois Lefebvre, Milano, 2022, p. 11.
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    bilanciamento tra i diritti su indicati, ribadendo che di regola i diritti dell’interessato prevalgano sulla libertà di informazione degli utenti di Internet. Tale equilibrio può a sua volta dipendere dalla natura dell’informazione, dal suo carattere sensibile per la vita della persona interessata, nonché dall’interesse del pubblico a disporre della citata informazione; quest’ultima può essere suscettibile di variazioni in ragione del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.
    Il bilanciamento tra i diritti di pari rango deve avvenire con riferimento al caso concreto e non in astratto ciò affinché ciascuno dei diritti (il rispetto della vita privata, la protezione dei dati personali, il diritto ad essere informati ed informare qualora la persona rivesta un ruolo pubblico) subisca il minor pregiudizio ed al contempo il gestore del motore di ricerca possa individuare i contenuti da includere nelle ricerche e quelli da escludere.
    Il richiedente, qualora veda disattesa la sua richiesta di indicizzazione, si potrà rivolgere al Garante per la Protezione dei dati personali o in subordine all’autorità giudiziaria competente, affinché svolte le idonee verifiche e qualora sussistano i presupposti, venga ordinato al gestore la rimozione e l’adozione di ogni conseguente misura.
    2. L’archivio sottoposto a vincolo di interesse culturale.
    La vicenda15 oggetto di esame da parte della Cassazione, ord. 18 febbraio – 19 maggio 2020, n. 9147 del 19 maggio 2020, n. 914716 deriva dal ricorso promosso da un soggetto che assumeva di aver patito un pregiudizio della propria immagine. Infatti, le informazioni, inserite nell'archivio della testata giornalistica, di cronaca giudiziaria comparivano ogni qual volta veniva digitato il suo nome e cognome attraverso il motore di ricerca "Google Italia17.
    In particolare veniva evidenziato nelle notizie di cronaca giudiziaria che il reo aveva patteggiato una pena conseguente al reato di frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato. Il tribunale accertata la persistenza in rete delle notizie in questione accoglieva la domanda giudiziale proposta in conseguenza dell’illegittimo trattamento dei dati personali in quanto i fatti oggetto della notizia erano rimasti in rete.
    Il Tribunale aveva già evidenziato la finalità di cronaca giornalistica della notizia la cui funzione risultava esaurita con la sentenza di patteggiamento in mancanza di qualunque altro nuovo elemento che potesse essere utile ad attribuire attualità alla notizia.
    Il right to be let alone18 rappresenta il c.d. diritto all’oblio ovvero il diritto ad essere lasciati da soli cioè la volontà dell’interessato ad ottenere la non menzione di una vicenda negativa che lo riguardi, inteso come il diritto ad escludere i terzi dalla conoscenza della notizia19, affinché la stessa non cagioni una pubblicità negativa che incida sulla sfera intima della persona20. In tal modo viene posto l’accento sul concetto di riserbo e sulla riservatezza che fungono da ostacolo alla divulgazione e alla pubblicizzazione della notizia.
    Pertanto, qualora ci sia una lesione del diritto alla riservatezza operata dai mass media il soggetto che si ritenga leso potrà avvalersi di strumenti di tutela incidenti sul controllo delle
    15 Cass., ord., 19 maggio 2020, n. 9147, in Leggi d’Italia, Wolter Kluwer.
    16 Cass., ord., 18 febbraio - 19 maggio 2020, n. 9147, in La Cassazione sui tempi dell’oblio. L’importanza del fattore temporale sul diritto, in www.dirittifondamentali.it.
    17 L. SIRACUSA, Oblio e memoria del reato nel sistema penale, in Quad. dir. pen. comp. intern. europ., Giappichelli Ed., Torino, 2022, p. 372-373.
    18 S. SABAH-AL FEDAGHI, The right to be let alone and private information, in Enterprise Information System, VII, Springer 2006, pp. 157-166.
    19 S. WARREN-L. BRANDEIS, The right to privacy, in Harward law rev., Vol. 4, 15.12.1800, pp. 193-220.
    20 S. RODOTÀ, Freedom and Dignity, in 26th International Conference on Privacy and Personal Data Protection, Poland, Wroclclaw 14, 15, 16 September 2004.
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    modalità di circolazione della notizia e delle informazioni personali proprio in ragione dell'autodeterminazione informativa tesa a delineare la sfera privata della persona21.
    La finalità della citata disciplina è quella creare un rapporto che possa garantire la corretta gestione dei dati personali o dei sensibili in armonia con i diritti fondamentali della persona in una accezione di chiara strumentalità della prima ai secondi.
    Il diritto alla riservatezza22 va letto non in senso statico ma in senso dinamico quale diritto alla protezione dei dati personali. Alla luce di quanto su espresso, il trattamento dei dati deve rispondere al principio di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza23 rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, ciò affinché vengano rispettati i diritti fondamentali dell’individuo e la sua dignità, per cui il passato non rappresenti una spada di Damocle sia per il presente che per il futuro24, vulnerando così anche il principio di certezza del diritto.
    3. Right to be forgotten.
    Il diritto all’oblio25 deve intendersi anche come diritto alla riservatezza e condivide con quest’ultimo la sua natura di diritto della personalità che si esplica in rapporto all'esercizio del diritto di cronaca attraverso il bilanciamento degli interessi coinvolti (artt. 2 e 21 Cost.; art. 8 Cedu; artt. 7 e 8 della cd. Carta di Nizza), rispetto alla peculiarità del caso concreto. Tutto questo va esaminato in relazione allo sviluppo tecnologico e alle modalità di diffusione della notizia26.
    Ciò che invece distingue il diritto all’oblio da quello alla riservatezza, riguarda il fattore tempo quale elemento determinante.
    Il diritto all’oblio, inteso in una accezione dinamica, si distingue rispetto alla riservatezza27e quest’ultimo a differenza del primo impedisce la divulgazione di notizie e fatti appartenenti alla sfera più intima della persona28 che possano riemergere in un diverso lasso temporale29.
    Sono rilevanti ai fini della pubblicazione della notizia i requisiti dell'attualità e dell'utilità sociale che devono essere presenti sin dalla prima pubblicazione, pertanto, il tempo diviene un bene fondamentale per l’individuo, in quanto incide sulla sua personalità e sulla nuova pubblicazione della notizia già divulgata in passato. Infatti, la pubblicazione nuova ed in epoca successiva rischia di tracciare una immagine diversa rispetto a quella reale della
    21 Il Codice della Privacy ha operato un riordinamento della materia, trovando applicazione la tutela dei dati personali delle persone e di altri soggetti in una società in cui l’avvento delle nuove tecnologie determini una maggiore attenzione sulla raccolta organizzata dei dati personali.
    22 M. BARBARO, Government Interference with the Right to Privacy: is the Right to Privacy an Endangered Animal?, in 6 Can. J. Hum. Rts. 2017, p. 127 ss.
    23 G. AGRIFOGLIO, Risarcimento e quantificazione del danno da lesione della privacy: dal danno alla persona al danno alla personalità, in Eu. e dir. priv., 2017, p. 1265 ss.
    24 cfr. già Cass., 04 gennaio 2011, n. 186, in www.cortedicassazione.it; Cass. Civ. 05 aprile 2012, n. 5525, in www.cortedicassazione.it.
    25 M. PARTIPILO, L' oblio della notizia. Tra nuove leggi e ultime sentenze quale destino per il diritto di cronaca?, Centro doc. giorn. Ed., 2020, p. 157 e ss.
    26 Cass., 27 marzo 2020, n. 7559, in https://www.cortedicassazione.it;
    27 Cass., 09 aprile 1998 n. 3679, in https://www.cortedicassazione.it; individuava il diritto all'oblio nel giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata.
    28 V. CORRIERO, Privacy del minore e potestà dei genitori, in Rass. dir. civ., 2004, p. 1002.
    29 I.M. ALAGNA, Diritto all’oblio, cit., p. 18.
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    persona con conseguente grave di nocumento per la sfera dell’identità personale e della reputazione sotto il profilo dell’immagine30.
    Il c.d. right to be forgotten31 consiste nel diritto a non essere esposti per un tempo immemorabile, ad una notizia relativa a fatti passati, peraltro, priva del requisito della attualità, con il rischio di vedere compromessa la propria sfera di riservatezza e la propria reputazione in seguito alla ripubblicazione dopo un notevole lasso di tempo. Qualora ci sia una nuova attualizzazione della notizia32, l’interessato potrà ottenere il riconoscimento del diritto all’oblio facendo così riemergere l’importanza del diritto alla riservatezza, alla reputazione e alla identità personale ciò al fine di evitare il concretizzarsi di un danno all’immagine, in seguito alla nuova pubblicazione, derivante da una distorta percezione33 della realtà.
    Il diritto all’oblio diviene, quindi, una naturale conseguenza della corretta applicazione dei principi generali in materia di diritto di cronaca, inoltre, lo stesso viene qualificato come il diritto ad essere dimenticato e a tenere riservati34 fatti che non siano più attuali in rapporto all’evoluzione tecnologica della società digitale35.
    La ratio del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali è quella di consentire all’individuo di governare, il c.d. workflow, ossia quei dati che sono pubblicati liberamente sui network. Infatti, il citato Codice, attraverso la positivizzazione dell’art. 136, in materia di protezione dei dati personali, definisce non legittimo il trattamento per scopi giornalistici qualora sia tale da consentire l’identificazione per un tempo superiore a quello utile agli scopi per i quali sono stati trattati. In tal caso l’interessato potrà chiedere qualora sia lesa tale norma la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. a) e b) e comma 4, lett. a) del codice in materia di protezione dei dati personali36.
    Nella indicata accezione normativa il diritto all’oblio non si riferisce più al lasso di tempo che intercorre tra la pubblicazione della notizia e la sua riattualizzazione ma alla permanenza nel mondo virtuale ponendo l’accento ulteriormente sul rapporto che intercorre tra memoria sociale ed il diritto del singolo in una accezione collettiva37.
    4. La finalità storica della notizia ed il rapporto con l’archivio vincolato di una testata giornalistica. Specificità del vincolo.
    La giurisprudenza di legittimità38 ha ulteriormente esaminato il caso del trattamento dei dati qualora venga in ballo una notizia di cronaca transitata nell’archivio on-line della testata
    30 A. ADINOLFI-A. SIMONCINI, Protezione dei dati personali e nuove tecnologie. Ricerca interdisciplinare sulle tecniche di profilazione e sulle loro conseguenze giuridiche, ESI, Napoli, 2022, p. 309-405.
    31 I.M. ALAGNA, Diritto all’oblio, cit., p. 1.
    32 Cass., ord., del 19 maggio 2020, n. 9147, in Leggi d’Italia, Wolter Kluwer; come evidenziato dalla Suprema Corte, una notizia in seguito al decorso del tempo perde la connotazione pubblica ed il fatto riacquisisce una dimensione privata.
    33 La Cass. a Sez. Un., con sentenza del 22 luglio 2019, n. 19681 in cui si afferma il principio di diritto in un caso in cui il diritto di cronaca, era affermato in seguito ad un rielaborazione storica. In particolare, il caso in cui una vecchia notizia veritiera abbia esaurito la funzione del diritto di cronaca ma si riattualizzi in quanto legata ad un nuovo fatto; cfr I.M. ALAGNA, Diritto all’oblio, cit., p. 9.
    34 A. ADINOLFI-A. SIMONCINI, Protezione dei dati personali e nuove tecnologie, cit. 509.
    35 M. FRATINI, Il diritto all’oblio in Manuale sistematico di diritto civile, Roma, 2021-2022, pag. 197.
    36 Cass., 05 aprile 2012 n° 5525, in https://www.altalex.com; Cass., 24 giugno 2016, n. 13161, in https://www.altalex.com, sulla definizione del diritto all’oblio; ed espressamente, sul punto, tra le molteplici assunte, Garante Privacy dec. del 7 luglio 2005, in https://www.garanteprivacy.it/
    37 A. ADINOLFI-A. SIMONCINI, Protezione dei dati personali e nuove tecnologie, cit., p. 557
    38 I.M. ALAGNA, Diritto all’oblio, cit., p. 21.
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    giornalistica, in tal modo amplificandone gli effetti, e quest’ultima resti accessibile nel web tramite l’indicizzazione profilata dai motori di ricerca, riproponendo il bilanciamento tra il diritto all’oblio ed il diritto di cronaca quest’ultimo nella finalità storico-archivistica della notizia.
    In tal caso, occorre verificare la compatibilità dell’archiviazione della notizia per finalità storiche con l’interesse pubblico, fortunatamente risolto dalla lettura in combinato disposto degli artt. 11 e 99 del Codice della protezione dei dati prevedendo che: «l’archiviazione delle notizie per finalità storica è un trattamento compatibile con quello iniziale a scopo giornalistico e che esso può essere svolto anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e, ancora, nell’art. 4 del medesimo testo normativo che, al comma 4, lett. a), riconosce della finalità storica un’accezione ampia, destinata a ricomprendere con quella di studio, indagine e ricerca anche quella di documentazione di figure, fatti e circostanze del passato».
    Tale principio in realtà era stato già affermato dalla Cassazione con la ordinanza del 19 maggio 2020, n. 9147, che letto alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle suindicate disposizioni di legge. Infatti, qualora le norme non venissero lette nel senso su rappresentato si correrebbe il rischio di ledere i diritti fondamentali della persona a vantaggio della diffusione di una notizia di cronaca riemersa dopo un lungo lasso temporale, che non risulti più attuale, e che non risulta rispondente all’interesse pubblico di venirne a conoscenza.
    In seguito ad una richiesta di deindicizzazione presentata al gestore di un motore di ricerca, i diritti fondamentali della persona andranno ad essere esaminati in concreto tenendo in debito conto le circostanze che emergono e lo sviluppo tecnologico di Internet.
    Pertanto, il giudizio di bilanciamento del dato che è stato archiviato nella testata giornalistica va esaminato in combinato disposto con il diritto all'oblio, garantendo la prevalenza di quest’ultimo - con la conseguente rettifica - ove l'informazione giornalistica originaria non sia più rispondente a verità39.
    Il diritto all'oblio, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, si concretizza con riferimento alla lesione patita dall’interessato a causa dell’accesso generalizzato degli utenti all’archivio giornalistico digitale, come avviene anche per il cartaceo, ove le notizie sono riportate in ordine cronologico, inoltre, le stesse devono risultare non anonime ed essere contestualizzazione (c.d. indicizzazione), diversamente dagli archivi c.d. appiattiti.40
    Proprio in vista di quanto esposto la giurisprudenza di legittimità ed i giudici di Lussemburgo hanno definito il gestore di un motore di ricerca o l’internet service provider (ISP) quale "responsabile" del trattamento dei dati personali rispetto all’attività sua propria di indicizzazione dei risultati, e non di pubblicazione dei contenuti41.
    Le attività che il gestore dei motori di ricerca esercita con la raccolta, registrazione e l’organizzazione dei dati nei programmi a disposizione degli utenti sotto forma di elenchi determina che lo stesso elimini i link delle pagine web, anche pubblicate da terzi, che contengano informazioni indesiderate42. Giova osservare che un trattamento lecito ab origine
    39 Cass., ord., del 19 maggio 2020, n. 9147, in Leggi d’Italia, Wolter Kluwer. Per siffatto bilanciamento la persona protagonista della notizia, salvi i limiti di verità di quest’ultima, non potrà ottenerne la cancellazione dall’archivio di un giornale on-line invocando il diritto ad essere dimenticata e tanto nell'assolta finalità documentaristica dell'archivio inteso, nei suoi contenuti, quale declinazione del diritto all'informazione.
    40 Con la citata ordinanza la Cassazione definisce l’indicizzazione come una operazione con cui il gestore del motore di ricerca inserisce nel proprio software i contenuti di un sito web che viene acquisito nel primo. Gli archivi appiattiti sono quelli invece non organizzati e strutturati, isolati ed incapaci di contestualizzare le notizie.
    41 I.M. ALAGNA, Diritto all’oblio, cit., p. 39; Cass., ord., del 19 maggio 2020, n. 9147, cit.
    42 A. ADINOLFI-A. SIMONCINI, Protezione dei dati personali e nuove tecnologie, cit., p. 119.
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    possa con il decorso del fattore tempo divenire incompatibile con quanto previsto dall’art. 17 GDPR, qualora i dati raccolti non rispondano più alle finalità sia in quanto non più pertinenti, ovvero inadeguati, ovvero rispetto al tempo trascorso. Alla luce di quanto esposto, si deduce che anche una notizia di cronaca - su un quotidiano dichiarato di interesse culturale - possa essere non più attuale e comparendo sui motori ricerca, vada rimossa o deindicizzata.
    La Corte di Giustizia, Grande Camera, nella causa C-136/1743, sancisce l’importanza del bilanciamento degli interessi in gioco che riguardano il rapporto tra il diritto della persona e diritto all'informazione, infatti, il gestore del motore di ricerca deve intervenire sulle informazioni indicizzate attraverso l’eliminazione del link di raccordo verso le pagine dell’archivio on line anche quando la pubblicazione sul web sia lecita, così come dovrà procedere alla attualizzazione della notizia di una vicenda giudiziaria facendo comparire prima, i link verso pagine web che contengano informazioni attuali dell’interessato44.
    Il decorso del tempo o il mantenimento di una notizia senza limiti temporali, rispetto a fatti commessi in passato, implica che l’interessato acquisisca il diritto di esercitare un controllo sul trattamento dei dati anche nei confronti dei terzi responsabili, al fine di mantenere per se notizie relative al passato e a non subire lesioni della propria riservatezza accedere ad una tutela consistente nella deindicizzazione della notizia.
    Il diritto all’oblio, ferma restando la liceità della prima pubblicazione della notizia, dovrà essere bilanciato con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto quale diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica nei limiti suindicati.45
    La Cassazione, con una recentissima pronuncia, ha sancito che non sussiste un obbligo di carattere generale del gestore di un sito web alla cancellazione, alla deindicizzazione, e all’aggiornamento di un articolo a stampa (sebbene la notizia fosse stata pubblicata legittimamente) di fatti risalenti se non vi sia specifica richiesta dell’interessato, invero, l’obbligo di provvedere diventerebbe tipico e senza indugio solo qualora ci sia una domanda da parte dell’interessato46.
    In particolare, per le cose appartenenti ai privati, l’assoggettamento alla disciplina prevista per i beni culturali non può prescindere da un’apposita dichiarazione
    43 M. FRANCESCHELLI, Diritto all’oblio, si alla deindicizzazione ma rimane l’archivio giornalistico, in https://www.altalex.com
    44 AA.VV. Sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo concernenti lo Stato Italiano, in Oss. sent. Corte europ. dir. uomo, Quaderni n. 18, Camera dei deputati, 2022, p. 119.
    45 O. SPATARO, Il diritto all’oblio tra definizione sostanziale e rimedi di tutela. Riflessioni alla luce della giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di deindicizzazione, Franco Angeli, Milano, 2023, p. 113-239. A ciò si aggiunga che ad avviso della Cassazione, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare il lasso di tempo intercorso tra il patteggiamento la notizia giornalistica. Nel caso di esito positivo, accertato il fattore tempo, era necessario procedere al bilanciamento tra i diritti in gioco, e verificare se il titolo della notizia mantenuta visibile attraverso la consultazione all’epoca dei fatti prevedesse la possibilità del diritto all'oblio oppure la persistenza dei diritti di cronaca giudiziaria ed archiviazione. Solo così avrebbe dovuto valutare la possibilità di deindicizzazione della notizia dai motori quale rimedio sufficiente e, in correlazione a ciò, i profili di eventuale responsabilità dell'editore in proposito.
    46 Una recentissima sentenza della Cass., 7 marzo 2023, n. 6806, con nota di I. ALAGNA, Diritto all’oblio: solo dopo richiesta della parte il sito web deve cancellare la notizia, www.altalex.com, evidenzia che le testate giornalistiche possono pubblicare notizie di carattere giudiziario che siano attuali e di interesse e le persone in esse citate possono chiedere un aggiornamento delle stesse a seguito degli sviluppi giudiziari che le testate sono tenute a modificare tempestivamente. Solo nel caso di inadempimento la testata potrà essere ritenuta responsabile con conseguente obbligo di risarcire il danno. In mancanza della richiesta dell’interessato, le testate non sono tenute all’aggiornamento o alla cancellazione della notizia
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    dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 10 comma 3, del d.lg. n. 42/2004. Tale dichiarazione è volta ad accertare l’effettiva sussistenza di un interesse culturale di particolare importanza, o avente carattere eccezionale per l’eventualità in cui si tratti di raccolte librarie o di collezioni47.
    5. Conclusioni.
    Nel caso di archivio vincolato di testata giornalistica i principi che soccorrono sono quelli dell’art. 126, comma 2, del dlgs 42/2004, secondo il quale «su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell’identità personale dell’interessato» e che tale disposizione normativa, in quanto norma di carattere specifico, non può essere considerata avulsa dai principi giuridici suindicati.
    Pertanto, tali principi devono orientare l’interprete all’esame del caso concreto in ordine alla possibilità di deindicizzazione di una notizia che rinviene dai motori, (contenuta nell’archivio di un quotidiano, dichiarato di interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004) attraverso un bilanciamento tra i vari diritti ed interessi che vengono in gioco nel diritto all’oblio, rispetto al diritto di cronaca, tenendo conto del fattore tempo intercorso e del ruolo rivestito dall’interessato nella società.
    In quest’ultimo caso, il bene resta di appartenenza privata ma, in conseguenza del particolare regime cui è sottoposto, in combinato disposto con l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico sotteso alla dichiarazione di interesse culturale, è assoggettato a particolari regole di conservazione, tutela e valorizzazione: la proprietà del privato deve convivere con le prerogative pubblicistiche che incidono sulle facoltà di godimento e di disposizione del bene.
    Gli archivi privati hanno una importanza notevole per il patrimonio culturale nazionale e rappresentano per le competenti istituzioni un compito importantissimo teso non solo ai profili di conservazione e di tutela ma soprattutto alla promozione della valorizzazione, atteso l’elevato rischio di dispersione, distruzione, per l’abbandono, la mancanza di fondi o finanche il disinteresse dei proprietari soprattutto in caso di successione ereditaria.
    Infatti, la funzione di tutela del bene culturale - che comprende tutte le prescrizioni, le misure, gli interventi volti a garantire la natura del bene stesso, in conformità alla sua destinazione d’uso, affinché venga realizzato l’interesse della collettività alla fruizione integrale del bene stesso - è il risultato di una elaborazione interpretativa maturata alla stregua dell’evoluzione del rapporto tra proprietà del privato e pubblici poteri, che ha conosciuto diversi stadi, in ragione della preponderanza di particolari interessi incorporati nel bene, passando da una prima fase, caratterizzata dalla coesistenza dell’interesse del proprietario al godimento del bene e dell’interesse pubblico alla conservazione dello stesso; ad una seconda fase, in cui a tali interessi si è affiancato quello della collettività al godimento del bene, introducendo così un nuovo obiettivo dell’azione dei pubblici poteri, rappresentato, proprio, dalla valorizzazione dei beni culturali ai fini della fruizione pubblica degli stessi.
    Quindi un diritto soggettivo della personalità tutelato come principio costituzionale a non impedire - senza ragione - la fruizione dei beni culturali. Un diritto di ciascuno verso chiunque abbia la disponibilità del bene (diritto erga omnes).
    47 A. BUZZANCA, La valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata tra atti e rapporti. profili civilistici, ESI, Napoli, 2019, p. 52 e ss.
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    Ciò premesso l’esercizio del diritto all’oblio risulta essere un diritto il cui esercizio è autonomo rispetto alla culturalità del bene ed il cui archivio non patisce alcun pregiudizio dalla deindicizzazione diversamente dal caso della rimozione della notizia dall’archivio dichiarato di interesse culturale della testata. Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XXIII - Fascicolo n. 3/2023
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